Essendoché l’autore del presente studio è un giurista che, però, è anche filosofo, giova, anzitutto, interrogarsi in ordine al significato di “filosofia”.
Essa non è un sapere che discende dalla scienza, né si fonda su di essa.
La scienza procede assumendo l’idea che la realtà esiste a prescindere dalla conoscenza umana di essa, e la filosofia non può presupporre alcune delle pur ammirevoli formulazioni della scienza stessa, tanto più che si tratta di un sapere che ammette la sua natura ipotetica.
Allo stesso modo, non si può seguire il c.d. senso comune che qualifica il sapere scientifico come verità inconfutabile, atteso che la scienza pone in dubbio la sua assolutezza. La filosofia è critica, è problematizzazione del sapere, al punto che non può dare per scontati i risultati conseguiti dalla scienza. Si può giungere a sostenere che la filosofia implica una concettualità più radicale di quella della scienza, altrimenti non potrebbe andare oltre una mera ricapitolazione della conoscenza scientifica.
Sin dal suo sorgere, la filosofia si è indirizzata ad essere il richiamo del senso autentico dell’innegabile, della verità assoluta, riconnettendolo al proprio carattere di visibilità. Come Heidegger indica, il mondo greco nomina alétheia la verità: a-létheia vuol dire “non nascondimento”; però, egli omette di osservare che per i Greci la verità è non solamente alétheia, ma anche epistéme tes alethéias. Quanto si rivela nell’alétheia è il contenuto stabile, epistémonikòn. Il tema –ste di epi-stéme, dalla radice indoeuropea –sta, delinea proprio lo stare di ciò che, rivelato, si impone “su” (epì) tutto quanto vorrebbe condurlo ad essere differentemente da come è e sta: epistéme tes alethéia esprime tanto un genitivo oggettivo, il sapere stabile che ha come contenuto la verità, quanto un genitivo soggettivo, la stabilità che il contenuto della rivelazione. E Dìke, cioè la “giustizia”, viene a significare la stabilità del sapere proprio in concomitanza con l’avvento della filosofia, presupponendo la stabilità dell’essere, poiché concerne tutto quanto l’uomo può pensare e può fare. Aristotele definisce Dìke, bebaiotàte arché, con la conseguenza che detta stabilità del sapere e dell’essere rappresenta il “vero” rimedio, la salvezza contro il dolore e la morte. Definizione, questa, che appare, per la prima volta, nella più remota testimonianza del pensiero filosofico, ossia il frammento di Anassimandro, di cui Eschilo esplicita la conseguenza poc’anzi accennata. Non diversamente si pone Parmenide. Il divenire è dolore, terrore ed angoscia, è irruzione della imprevedibilità dell’imprevisto, perché ciò che irrompe è ciò che è stato nulla e si dilegua nell’ombra del nulla. Ma nell’evidenziare la minaccia del nulla, il popolo greco evidenzia l’eterno rimedio: Dìke, il sommo ordine divino che regola il divenire e che salva dal nulla. Salvando Dio, la verità, la giustizia, l’uomo salva se stesso; nel credere in quell’ordine e nell’uomo come centro di attività libera, allora tale attività deve conformarsi a quell’ordine, riconoscendo ad ognuno lo ius suum. In questa chiave ermeneutica, la “giustizia” è constans et perpetua voluntas ius suum uniquique tribuendi, scrive S. Tommaso d’Aquino, nella sua Summa, nel senso che la giustizia è volontà che si basa sullo ius suum di ciascuno, ovverosia su Dìke che, a sua volta, si presenta come il contenuto della teologia religiosa e filosofica dell’Occidente.
Ma la storia dell’Occidente è approdata alla alienazione della verità, al tramonto di ogni Dìke, di ogni riparo universale. Perché? Perché i Greci, da un canto, evocano definitivamente il senso della verità, d’altro canto, schiudono la strada a concepire come verità ciò il cui contenuto è l’alienazione, appunto, della verità, da parte del sapere sia filosofico, che scientifico, laddove afferma di non voler proporre verità assolute e definitive. Si pensi a Gentile, la cui riflessione, concettualmente rigorosa, in prospettiva idealistica, non è esente da quell’alienazione; e a Nietzsche il cui pensiero rappresenta una della forme più coerenti di quel processo che finisce col negare ogni struttura immutabile della realtà, assumendo il divenire come verità originaria, assoluta e, dunque, come fede essenziale dell’Occidente. Rimane, perciò, il divenire delle cose ad essere create e distrutte. La “giustizia” conferisce ad ognuna di esse lo ius suum, ciò che ciascuna merita e le compete, dandole nascita e morte, creandola e disintegrandola. Se, come diveniente, ogni cosa è plasmabile, allora la “giustizia” dà alle cose ciò che ad esse spetta, plasmandole e dominandole: ciò che spetta ad ogni diveniente è di essere dominato da forze che non possono avere altro limite se non la loro impotenza. Crollando Dìke, la “giustizia” è il dominio e la volontà di potenza.
La verità eterna, trascendente, fissa, l’epistéme, sono la radice e lo spazio di tutti gli immutabili, il cui venir meno non lascia dietro di sé che il conflitto di ogni fede, religiosa, politica, morale, giuridica, estetica, ideologica, scientifica, ecc. Lo ius suum di ogni fede è la misura della propria forza: la “giustizia” diviene il riconoscimento di ciò che spetta alla forza e, quindi, alla forza vincente, tramontando Dìke nella “giustizia” della volontà di potenza.
Per la nostra cultura appare impossibile sottrarsi a queste conseguenze, tanto che la fede originaria dell’Occidente – il divenire – è l’essenza di queste conseguenze. Però, questa fede non può essere mai posta in dubbio?
Cruciale, pertanto, è la questione della sorte della verità, insieme alla giustizia e al diritto, lungo il corso della storia occidentale: altro è il contenuto che la verità e la giustizia – l’incontrovertibile e l’innegabile – rivestono nella tradizione, altro è il contenuto che hanno assunto successivamente.
Quanto precede investe pure la dimensione del pensiero giuridico.
Se la giustizia, come innanzi segnalato, viene a significare l’incondizionata stabilità, ricoprendo essa valore assoluto, poiché è, secondo quanto scriveva Aristotele, “il principio più stabile” che assegna a ciascuna cosa ciò che le spetta, allora la filosofia del diritto è filosofia della giustizia o filosofia del diritto giusto; del diritto positivo, per contro, si interessa, in quanto diritto storicamente relativo e contingente, prodotto, quindi, dalla forza vincente, la scienza del diritto o teoria generale del diritto oggettivo, dal momento che il sapere scientifico, nella contemporaneità, si dichiara non essere latore di alcuna verità assoluta e definitiva.
Dalle teorie (di Santi Romano, di Kelsen, dei giusnaturalisti, ecc.) analizzate in questo lavoro, può desumersi un tratto comune, cioè che esse, attraverso differenti e, talora, opposti itinerari, pervengono ad una medesima conclusione in merito al fondamento del diritto, ovvero la giustificazione stessa del fenomeno diritto. Dette teorie, invero, fanno riferimento ad un assetto fondamentale, identificato dall’Istituzionalismo nel corpo sociale organizzato o istituzione, appunto; dal Normativismo nella norma fondamentale (intesa bensì quale presupposto logico-trascendentale, ma riferita ad una costituzione effettivamente statuita ed efficace e condizionata, nella sua stessa esistenza, dalla effettività dell’intero ordinamento); dal Giusnaturalismo nella natura che col suo ordine sottratto alla fallibilità e alla mutevolezza presenta i caratteri della certezza e della oggettività. Ulteriore punto sul quale si registra, al riguardo, accordo fra le teorie esaminate è quello che attiene alla considerazione che il diritto non si autogenera, ma è generato, cioè prodotto da una fonte, rinvenuta, come accennato, nella natura, nella istituzione, nella norma, e così via. Il fundamentum divisionis, invece, fra la dottrina del diritto naturale e quella del diritto positivo si ravvisa in ciò: mentre la prima ritiene che il diritto trova il suo fondamento, immediato o mediato, nella natura con le sue regole assolute ed eterne, la seconda dichiara essere il fenomeno giuridico proprio delle società umane, nel senso che esso non si riscontra in natura, come altri fenomeni (ad es., il mutare delle stagioni, le fasi lunari, lo scioglimento dei ghiacciai, ecc.), e non presenta altri caratteri che quelli della storicità e socialità, a meno che non si intenda la giuridicità come naturale in quanto legata all’uomo, facente anch’esso parte della natura, con le sue – naturali – qualità intellettuali, emozionali, razionali. Con ciò altro non si farebbe che approfondire la differenziazione, posto che l’uomo è, per sua natura, appunto, diveniente e soggetto a condizionamenti psicologici e ambientali, laddove la natura è retta da norme immutabili. Secondo una tendenza concettuale, si potrebbe ricollegare o, perfino, conciliare il diritto storico e quello naturale, articolandosi in due vedute, quella fenomenologica che trova il suo radicamento nella “natura della cosa”, vale a dire in quei caratteri del soggetto e in quell’assetto sociale che rappresentato il “dato”, empirico, della normazione e che assume, quale elemento storico, l’assetto non definitivo della società; e quella deontologica, per cui il diritto naturale è la traduzione, come doveri, di un sistema di valori cui il diritto positivo deve collegarsi, visto che esso si configura proprio come “dover essere”, e ogni “dover essere” implica il valore.
Filosofia, Giustizia e Potere
Editore: Digital Press Edizioni
Collana: I libri di Antonio Calicchio
Pagine: 592
Anno di prima edizione: 2026
Prezzo: 19,00 €
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