Tribunale Reggio Emilia, ordinanza collegiale del 26.05.2014

Tribunale Reggio Emilia, ordinanza collegiale del 26.05.2014: ESECUZIONE INIZIATA? SPESE DEL PRECETTO IN RINNOVAZIONE GRAVANO SUL CREDITORE. Se entro il termine dell’art. 481, comma 1, c.p.c. (90 gg. dalla notificazione del precetto), è iniziata l’esecuzione forzata, il creditore può avviare, al superamento dei 90 gg., una nuova procedura espropriativa senza dover notificare un nuovo precetto. In caso contrario, le spese del secondo precetto non potranno gravare sul debitore. E’ quanto emerge dall’ordinanza 26 maggio 2014 del Tribunale di Reggio Emilia, emessa a scioglimento di riserva nell’ambito di una causa di reclamo promossa dal creditore contro l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione che sospendeva l’efficacia esecutiva del titolo. Il debitore aveva contestato la debenza, tra l’altro, delle spese del secondo precetto e sul punto il Giudice del reclamo gli dà ragione affermando che “il precetto in rinnovazione è atto che non ha alcuna utilità procedimentale, posto che l’inizio di un’esecuzione implica che il precetto originario possa essere utilizzato per tutte le successive esecuzioni sino al soddisfo del credito”, richiamando i correlati precedenti giurisprudenziali (Cass., nn. 11578/2005 e 9966/2006) e affermando la legittimità di un secondo precetto eccetto che nella parte relativa alle spese dei precetti precedenti.