TAR Napoli, Sez. I, – sentenza n. 4300 del 14.9.2016

TAR Napoli, Sez. I, – sentenza n. 4300 del 14.9.2016 – La PA che ritarda la gara fino a perdere i finanziamenti deve risarcire l’impresa aggiudicataria provvisoria in caso di revoca del bando: è il cosiddetto danno da “contatto sociale”, la lesione dell’obiettiva possibilità di stipula pur in assenza di un obbligo di prestazione. La tutela deve però tener conto della posizione di tale soggetto, non più “mero concorrente”. Il Tribunale ha accolto il ricorso di un consorzio stabile, aggiudicatario provvisorio di alcuni lavori di riqualificazione banditi da un Comune secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’ente aveva revocato la gara poiché, per carenza di personale, aveva fatto slittare la pubblicazione del bando, i termini per parteciparvi e i tempi per esaminare le offerte, non riuscendo così ad avviare i lavori entro la scadenza fissata per ottenere i fondi regionali.