Legge n. 53/94 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179)

Legge n. 53/94 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179). I prerequisiti per le notificazioni in proprio degli avvocati a mezzo PEC. Gli Avvocati hanno facoltà di procedere autonomamente alla notifica degli atti a mezzo PEC seguendo le regole tecniche contenute nel regolamento (Art. 18 del D.M. n. 44/2013, cosi come novellato dal D.M. Giustizia n. 48/2013) per  l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il tutto sotto l’egida di un articolato processo di digitalizzazione dell’intero impianto della giustizia. Le notificazioni  in proprio a mezzo PEC sono divenute efficaci dalla data del  24 maggio 2013. La norma che individua gli atti notificabili è l’art. 1 della legge, esattamente come per le altre tipologie di notificazione già da tempo fruibili, quindi sono passibili di notifica in proprio atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale secondo modalità desumibili dal combinato disposto della legge e sue modificazioni ed il regolamento  attuativo. L’avvocato può eseguire la notificazione a mezzo della Posta Elettronica Certificata stante cinque condizioni imprescindibili (prerequisiti che appunto devono preesistere affinchè si perfezioni  una valida notifica): 1)il possesso dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine presso il quale l’avvocato è iscritto ex art. 7 della Legge; 2)il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC; 3)il rilascio da parte del cliente della procura alle liti a norma dell’articolo 83 del c.p.c.; 4)la disponibilità di un indirizzo di PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi; 5)il possesso di un dispositivo di firma digitale.