Consiglio di Stato sez. VI sent. 2784 del 5.06.2015 – NEL COMUNE UFFICI DISTINTI PER LE PRATICHE EDILIZIE E LA TUTELA DEL PAESAGGIO

Consiglio di Stato sez. VI sent. 2784 del 5.06.2015 – NEL COMUNE UFFICI DISTINTI PER LE PRATICHE EDILIZIE E LA TUTELA DEL PAESAGGIO – Con la sentenza n. 2784 del 5 giugno 2015 , il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha ritenuto illegittima la “commistione” dell’attività «a tutela del paesaggio e quella della trattazione delle pratiche edilizie» ed ha censurato il Comune che aveva “provveduto all’ istituzione del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche nell’ ambito del Coordinamento Edilizia Privata”. La sentenza – Ciò, ad avviso dei Giudici, non era sufficiente. Era necessaria «una distinzione formale tra gli Uffici», e non bastava «una distinzione di attività». Infatti, l’articolo 145, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che: «gli enti (tra i quali vi è il Comune) che sono delegatari del potere di autorizzazione paesaggistica debbono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed l’ esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia».