Cassazione Civ. Sez. Lav. 23.11.2016 n. 23736

Massima libertà per l’imprenditore di cessare l’attività e quindi di procedere al licenziamento collettivo. Il datore, tuttavia, deve comunicare alle organizzazioni sindacali quanto operato nei confronti dei propri dipendenti entro sette giorni dall’intimazione della misura risolutiva. Pena l’illegittimità del licenziamento e la condanna della società al risarcimento a favore dei lavoratori di un’indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.