Cass. Pen., SS.UU., ordinanza nr. 14849 del 30.06.2014

Cass. Pen., SS.UU., ordinanza nr. 14849 del 30.06.2014. saranno le Sezioni Unite a chiarire se una volta annullato l’atto impositivo da parte del giudice tributario, con sentenza non definitiva, l’amministrazione possa comunque applicare misure cautelari a tutela dell’asserito credito. L’amministrazione può garantire il credito vantato nell’atto impositivo, attraverso misure cautelari. Tuttavia, è controverso se l’annullamento dell’atto impositivo iniziale da parte del giudice, travolga anche eventuali misure cautelari, stante la non definitività della decisione. La Cassazione con la sentenza 20256/2006, aveva ritenuto che l’accoglimento del ricorso del contribuente, annullando l’atto impositivo,  anche se non in via definitiva, privasse l’amministrazione della possibilità di procedere alla riscossione provvisoria. Ed infatti l’art. 68 del Dlgs 546/1992 prevede che se il giudice tributario accoglie il ricorso del contribuente, l’eventuale tributo pagato in più va restituito. Non avrebbe dunque senso mantenere le misure cautelari sul credito stante il venir meno del provvedimento impositivo. Tuttavia, recentemente, un’altra sentenza (732072014) la stessa Sezione ha ritenuto, con riferimento al fermo del pagamento dei crediti, che la pronuncia di illegittimità dell’atto impositivo lascia intatta possibilità di procedere a misure cautelari. L’ordinanza suggerisce spunti che vanno oltre la specifica questione. Innanzitutto, viene evidenziato, che in base all’art. 68 il legislatore ha inteso no pregiudicare la situazione patrimoniale del contribuente rispetto ad una pretesa  dell’amministrazione ritenuta illegittima da un giudice. Viene poi ricordato, che la parità delle parti nel processo non riguarda la fase amministrativa dell’accertamento tanto da consentire all’ufficio l’esecuzione di misure cautelari direttamente (il privato deve invece rivolgersi al giudice). Tuttavia nel processo deve scomparire ogni disparità: le parti (pubblica e privata) devono essere collocate paritariamente davanti al giudice. La possibilità per l’amministrazione di mantenere le misure cautelari farebbe venir meno tale parità. Stante il contrasto interpretativo la decisione è stata ora rimessa al Primo Presidente per l’eventuale interessamento delle sezioni Unite.