Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 14013 del 25.03.2014

Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 14013 del 25.03.2014: ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE FORENSE: LA SOSPENSIONE DALL’ALBO E’ ESECUTIVA DAL GIORNO DELLA NOTIFICA DELLA SENTENZA DEL CNF. La Corte di Cassazione ha affermato che la sentenza del CNF che applica una sanzione disciplinare è esecutiva dal giorno della notifica all’interessato e non già dalla notifica di  un successivo provvedimento – non previsto da alcuna norma – del Consiglio dell’Ordine di appartenenza; ne consegue che l’avvocato che esercita, in periodo di sospensione, l’attività forense, commette il reato di cui all’articolo 348 c.p.