Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 13833 del 24.03.2014

Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 13833 del 24.03.2014. Il divieto della reformatio in peius nel giudizio di appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena: sicché, in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l’impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi.