Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 13070 del 20.03.2014: SCATTA L’ATTENUANTE DEL DANNO LIEVE ANCHE NELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA. Anche nella bancarotta fraudolenta documentale è applicabile l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con riduzione della pena fino al terzo (articolo 219, comma 3, legge fallimentare). Ma la particolare tenuità del fatto deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto la possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. Qualora un tale danno non sussista, ovvero non sia dimostrato, l’attenuante va applicata. Questo il principio affermato dalla Suprema Corte che annulla la condanna per bancarotta fraudolenta documentale dell’amministratore unico di una Srl monzese dichiarata fallita nel 2000.