Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 14169 dell’8.04.2015

Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 14169 dell’8.04.2015: patente: sospensione raddoppiata per chi guida veicoli altrui. Le sanzioni per alcol o droga alla guida sono in tutto e per tutto uguali sia che il conducente venga sottoposto ai test sia che si rifiuti di sottoporvisi. Dunque, il raddoppio del periodo di sospensione della patente previsto per quando si guida un veicolo non proprio (perché se fosse proprio sarebbe da confiscare) scatta non solo per chi risulta positivo ai test, ma anche per chi rifiuta di sottoporvisi.