Cass. Pen. Sez. III sent. n. 18698 del 6.05.2014: FALSE SCHEDE CARBURANTE? DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA. Integra il reato di dichiarazione fraudolenta la deduzione di costi inesistenti mediante l’utilizzo di schede carburante false, rilasciate senza un effettivo rifornimento di carburante e dunque senza un effettivo esborso per il contribuente. Nel caso in esame, un imprenditore aveva utilizzato delle schede carburante false per ottenere una riduzione delle imposte dovute, deducendo costi mai sostenuti, facendo comparire rifornimenti carburante anche nei giorni in cui il distributore indicato era chiuso. Nella sentenza della corte del luogo, all’imputato era ascritto il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture. L’imputato ricorreva in Cassazione per ottenere una diversa definizione della condotta criminosa contestata. I giudici di legittimità hanno escluso che nel caso di specie si potesse ascrivere all’imputato il reato di cui all’art. 3, in quanto questo ha carattere solo residuale, come si comprende facilmente dalla lettera della norma, applicabile ad una categoria più ristretta di contribuenti, cioè coloro obbligati a tenere scritture contabili. La Corte ha quindi concluso che la condotta criminosa del reo di cui all’art. 2 del D. Lgs 74/2000, confermando la sentenza dei giudici di merito impugnata e rigettando il ricorso della parte ricorrente.