Cass. Pen. Sez. II sent. N. 17454 del 27.04.2015

Cass. Pen. Sez. II sent. N. 17454 del 27.04.2015 – MISURE CAUTELARI, TRIBUNALE DEL RIESAME LIBERO DI CORREGGERE LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO – Il Tribunale del riesame è un giudice di merito e, come tale, ha il “potere-dovere” di correggere o integrare la motivazione, non solo in diritto, ma anche in fatto del provvedimento cautelare impugnato, confermando quest’ultimo – ove ne ricorrano le condizioni – con diversa motivazione. Lo ha stabilito la corte rigettando il ricorso di un uomo che, nell’ambito di un procedimento per mafia, aveva impugnato il sequestro preventivo subito a causa della sproporzione tra il valore dei beni in suo possesso e le sue disponibilità economiche.