Cass. Pen. Sent. N. 29311 del 9.07.2015 – MAFIA: L’AGGRAVANTE DELL’AGEVOLAZIONE SCATTA SOLO SE L’ “AIUTO” ERA LO SCOPO PRINCIPALE DEL FAVORE

Cass. Pen. Sent. N. 29311 del 9.07.2015 – MAFIA: L’AGGRAVANTE DELL’AGEVOLAZIONE SCATTA SOLO SE L’ “AIUTO” ERA LO SCOPO PRINCIPALE DEL FAVORE – L’aggravante di aver agito allo scopo di agevolare l’associazione mafiosa non può essere contestata se manca la prova che lo scopo che ha mosso l’imputato era proprio quello di favorire il clan. Non basta infatti, che chi ha messo in atto la condotta contestata abbia accettato l’eventualità che questa andasse a vantaggio della “famiglia”, come non è sufficiente neppure la certezza del favore.