Cass. Pen. Sent. n. 23485 del 2014

Cass. Pen. Sent. n. 23485 del 2014: NON E’ IMPUGNABILE L’ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE.  L’assoluzione per insufficienza di prove non ammette impugnazione in quanto manca il requisito dell’interesse immanente ad ogni gravame e tendente all’eliminazione della lesione di un diritto. Lo ha stabilito la Corte respingendo il ricorso di un uomo assolto dal reato di violenza sessuale ex art. 530 comma 2 c.p.p. che chiedeva venisse pronunciata l’assoluzione con formula piena. La Corte chiarisce che non è prevista la possibilità di proporre un’impugnazione che miri unicamente ad ottenere un parere pro meritate, senza che ne consegua un vantaggio pratico per il ricorrente o senza che si elimini un danno.