Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 4993 del 4.03.2014

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 4993 del 4.03.2014: AI FINI DELL’IMPUGNAZIONE RILEVA IL TERMINE DI NOTIFICA ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO. L’impugnazione è tempestiva quando l’atto di citazione è consegnato all’ufficiale giudiziario nei termini, non rilevando la ricezione da parte del destinatario. Lo ha stabilito la Corte accogliendo il ricorso del Ministero della Salute contro la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la decisione di primo grado che aveva accertato il danno da emotrasfusione di un paziente.