Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 3915 del 19.02.2014: COMPETENTE IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE PER LE CONTROVERSIE INERENTI LA LIQUIDAZIONE DEL CREDITO ALL’AVVOCATO. La causa vertente sulla liquidazione del compenso all’avvocato per prestazioni giudiziali deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale; in caso contrario, ex art. 50quater c.p.c. – il quale a sua volta rinvia all’art. 161 c.p.c. – la decisione è nulla.