Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 24367 del 17.11.2014: il precetto non opposto non garantisce la parcella del legale. Nell’ambito di un pignoramento presso terzi, il giudice dell’esecuzione può eliminare o ridurre voci della nota spese presentata dall’avvocato anche in assenza di contestazioni da parte del debitore. Lo ha stabilito la Corte respingendo il ricorso di un legale e ribadendo il generale potere di verifica del magistrato. Nel ricorso l’avvocato aveva contestato la legittimità dell’eliminazione di alcune voci di spesa indicate nel precetto, sostenendo che, in mancanza di opposizione del precettato, il giudice non poteva espungerle o ridurle.