Cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza nr. 18678 del 4.09.2014

Cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza nr. 18678 del 4.09.2014: legittimo il licenziamento per assenze “a macchia di leopardo”. Quando è legittimo licenziare un dipendente per assenza reiterata causata da malattia? A tutela del lavoratore esiste nell’ordinamento il limite del c.d. periodo di comporto, al di sotto del quale, previa idonea giustificazione medica (ove richiesto dalla legge), il lavoratore non può essere destinatario di licenziamento per giustificato motivo. Tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), è soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 cod. civ.. Tale periodo è predeterminato per legge, fissato dalla contrattazione collettiva o dagli usi, o ancora, in assenza di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa. Il mero superamento di questo limite, tuttavia, è di per sé condizione sufficiente a giustificare il recesso del datore di lavoro, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.