Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 19149 dell’11.09.2014: curatore speciale, nomina in appello valida ex tunc. In caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, la nomina del curatore speciale previsto dall’art. 78 c.p.c. ha efficacia ex tunc. Essa, pertanto, se avviene in appello e dopo lo spirare del termine per appellare lascia fermi gli effetti dell’appello tempestivamente proposto dal rappresentante dell’appellante in conflitto di interessi. Lo ha stabilito la Corte nell’ambito di un giudizio promosso dalla Gestione del casinò di Saint Vincent per lite temeraria contro due società che ne avevano curato per un certo periodo i servizi.