Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 14767 del 30.06.2014

Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 14767 del 30.06.2014: termine a ritroso, se festivo scatta la proroga al giorno prima. Nei termini a ritroso, come per esempio quello relativo al deposito della memoria di parte, in caso di coincidenza con un giorno festivo, lo spostamento della scadenza al primo giorno non festivo opera in modo “speculare” rispetto ai termini a decorrenza successiva. Lo ha stabilito la Corte giudicando una vicenda relativa alla condanna alla restituzione di somme di denaro versato in eccedenza al Ctu. La Cassazione ha precisato che le norme di cui all’art. 155, 4° e 5° comma, c.p.c. trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo. Per cui, lo slittamento contemplato all’art. 155, 4° e 5° comma, c.p.c. va inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada il 5 giorno, costituente il dies ad quem, escluso dal computo il dies a quo costituito dal giorno dell’udienza.