Cass. civ., sez. III, sentenza n. 530 del 14.01.2014

Cass. civ., sez. III, sentenza n. 530 del 14.01.2014: no al risarcimento del danno automatico a seguito di recesso anticipato del conduttore. Il locatore, a seguito di recesso anticipato del conduttore, ha diritto al risarcimento del danno, nonché alla corresponsione dei canoni dovuti dalla controparte sino alla naturale scadenza del contratto, se prova l’inadempimento del conduttore (ad esempio, per mancato rispetto del termine di preavviso, o per carenza di giusta causa di recesso) e se, nonostante aver riproposto l’immobile sul mercato, questo resta comunque non locato. La semplice circostanza che l’immobile non sia stato più locato non può fondare, di per sé, il diritto al risarcimento. Viene così escluso qualsiasi automatismo risarcitorio poiché, secondo il disposto dell’art. 1227 cod. civ., resta pur sempre onere del locatore attivarsi al fine di rendere fruttuosa la cosa in proprietà, ad esempio procurandosi un nuovo conduttore, anche a mezzo diminuzione del canone di locazione.