Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 4564 del 26.02.2014: IL VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE TRA LE PARTI E’ AD OGNI EFFETTO UN ATTO NEGOZIALE. Per antico insegnamento (fin da Cass. 1 giugno 1968, n. 1655), sotto il profilo formale, il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell’art. 474, n. 3 c.p.c.; e così, visto che la conciliazione è frutto dell’incontro della volontà delle parti, il relativo verbale, ancorché redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è ad ogni effetto un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito.