Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 11642 del 26.05.2014. Nell’ipotesi di espropriazione presso terzi per la quale sia prevista la comunicazione a mezzo raccomandata del terzo circa l’esistenza del credito, e non la sua citazione in udienza per rendere la dichiarazione, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., il termine per proporre opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione decorre, per il terzo stesso, soltanto dal momento in cui questi abbia legale conoscenza del provvedimento.