Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 1144 del 22.01.2015

Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 1144 del 22.01.2015 –  POSSIBILE LA REVOCATORIA DEL TRASFERIMENTO DI UN BENE AI FIGLI –  Il trasferimento di un bene immobile a favore dei figli, eseguito dal padre in esecuzione degli accordi di separazione consensuale omologati, è soggetto all’azione revocatoria ex art. 2901 C.C., se il disponente si trovava già in stato di insolvenza al momento della sottoscrizione dell’accordo di separazione consensuale.