Cass. Civ., sez. II, sentenza nr. 17550 dell’1.08.2014

Cass. Civ., sez. II, sentenza nr. 17550 dell’1.08.2014: servitù di passaggio: lecito apporre un cancello per evitare intrusi. Fino a che punto può essere sacrificato l’interesse del proprietario del fondo titolare di servitù di passaggio? Il principio, applicato dalla Corte d’appello e convalidato dalla Suprema Corte (che ha rigettato il ricorso del titolare di servitù di passaggio) è il seguente: “In tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l’esercizio della facoltà di apportare modifiche allo stesso e apporvi un cancello per impedire l’accesso ai non aventi diritto, pur se dall’esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito.