Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 5211 del 5.03.2014

Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 5211 del 5.03.2014: PRATICANTI, LA CANCELLAZIONE DELL’ALBO NON TRAVOLGE GLI ATTI DIFENSIVI GIA’ ESERCITATI. È valida la notifica dell’appello effettuata presso il praticante procuratore cancellato dal registro qualora egli abbia proposto reclamo al Cnf. Il ricorso, infatti, ha un effetto sospensivo sulla cancellazione e rimette in termini il professionista.