Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 40 dell’8.01.2015: le esigenze condominiali prevalgono sul diritto all’uso del nuovo inquilino. L’acquisto di un appartamento e la concessione in uso della mansarda al piano superiore non consentono al nuovo inquilino di apportare delle modifiche strutturali al vano scala per accedere più facilmente al piano sovrastante ove sia lo spazio oggetto del diritto reale di godimento.