Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 26049 del 10.12.2014

Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 26049 del 10.12.2014: è legittimo trasformare il solaio in terrazzo. Se non c’è affaccio, non c’è violazione delle distanze legali. Trasformare il solaio in un terrazzo senza parapetto è legittimo poiché l’opera non costituisce l’apertura di una nuova veduta e, pertanto, non comporta alcuna violazione delle distanze legali. Lo ha deciso la Corte accogliendo parzialmente il ricorso dei proprietari di un immobile, parte di un più ampio complesso edilizio (nella specie, una villetta dove era stata realizzata l’opera), contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che dava ragione ai vicini confinanti, ordinando la demolizione di alcuni manufatti e liquidando il risarcimento del danno.