Cass. Civ. sez. I, sentenza nr. 19199 dell’11.09.2014

Cass. Civ. sez. I, sentenza nr. 19199 dell’11.09.2014: cessione del credito inefficace se la notifica segue la dichiarazione di fallimento. Ove la cessione del credito non sia stata, alla data della dichiarazione del fallimento del cedente, notificata al debitore ceduto o accettata dal medesimo, questi, ancorchè sia a conoscenza dell’avvenuta cessione, è tenuto ad eseguire il pagamento al curatore del fallimento e non al cessionario.