Cass. Civ., sez. I, sentenza nr. 15143 del 2.07.2014

Cass. Civ., sez. I, sentenza nr. 15143 del 2.07.2014: separazione, minore infradodicenne ascolto a discrezione del giudice. In un procedimento di divorzio in cui siano presenti figli l’obbligo di ascolto vale inderogabilmente per i minori che abbiano compiuto dodici anni ed esclusivamente nel giudizio di primo grado, per gli infradodicenni, invece, l’ascolto può essere omesso qualora il giudice lo ritenga nocivo per gli stessi. Lo ha stabilito la Corte respingendo il ricorso di un padre contro la sentenza di appello che aveva confermato l’affido congiunto con residenza presso la madre.