Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 6835 del 24.03.2014: PRESUPPOSTI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E ONERE DELLA PROVA A CARICO DELLE PARTI. Grava sull’istante l’onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore commerciale del soggetto da dichiararsi fallito e lo stato di insolvenza, mentre grava sul fallendo la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale di fallibilità.