Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 21111 del 7.10.2014

Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 21111 del 7.10.2014: nei giudizi di divorzio il termine per il ricorso non è perentorio. Nel procedimento di appello contro la sentenza di divorzio – per il quale l’art. 4, comma 15, della legge n. 898/1970 si limita a richiamare la disciplina dei procedimenti camerali – il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione non ha carattere perentorio. Pertanto la sua inosservanza non comporta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, ma impone soltanto, ove l’appellato non si sia costituito, la fissazione di un nuovo carattere perentorio, mentre la costituzione dell’appellato ha efficacia sanante di omessa o irregolare notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli articoli 164 e 291 c.p.c.