Cass. Civ. sez I sent. N. 9127 del 6.05.2015

Cass. Civ. sez I sent. N. 9127 del 6.05.2015 –  L’ANATOCISMO E’ VIETATO E BASTA. INDIPENDENTEMENTE DAL TEMPO – Continua la linea dura della giurisprudenza nei confronti delle banche, le quali dopo la bocciatura della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi adesso vedono cadere anche la possibilità di farlo annualmente. L’intervento della Cassazione di ieri ha definitivamente sentenziato che l’anatocismo è vietato tout court. Indipendentemente dall’arco temporale in cui sia applicata la pratica scorretta. Questo il principio affermato dalla prima sezione civile nella sentenza n. 9127/2015 depositata il 6 maggio che ha dato ragione al titolare del contratto di apertura del credito con garanzia ipotecaria cui era pervenuta un’ingiunzione dall’istituto bancario per il pagamento di oltre un milione di euro.