Cass. Civ. sez. I sent. N. 1725 del 29.01.2015

Cass. Civ. sez. I sent. N. 1725 del 29.01.2015 – RIENTRARE IN BREVE DA SCOPERTO NON SALVA DALLA SEGNALAZIONE IN SOFFERENZA – Nelle categorie di rischio creditizio che comportano la segnalazione alla centrale rischi rientra anche la c.d. sofferenza, ivi compresa l’intera esposizione per cassa verso soggetti in stato di insolvenza a prescindere da eventuali previsioni di perdita formulate dalle aziende. La funzione “relativa al servizio fornito dalla centrale rischi” comporta che la segnalazione in sofferenza dei soggetti che siano in stato di insolvenza (o situazioni equipollenti) sia legittima anche nel caso in cui vi siano condizioni che, pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica, denotino una grave difficoltà nella gestione e controllo dell’equilibrio economico e finanziario del soggetto; tale da far presumere e temere la possibilità (anche non nell’immediato) di un futuro dissesto.