Cass. Civ., sentenza nr. 18164 del 25.08.2014

Cass. Civ., sentenza nr. 18164 del 25.08.2014: tutti i condomini concorrono alle spese delle terrazze a livello, anche se sono di uso esclusivo. Al pari del lastrico solare anche per le terrazze a livello, attribuite in uso esclusivo, tutti i condomini devono concorrere al pagamento delle spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione, in ragione dell’utilità che gli altri alloggi sottostanti possono trarre dalla terrazza stessa. A precisarlo è la Corte di Cassazione che è tornata ad occuparsi della ripartizione delle spese in materia condominiale, ribadendo principi già affermati dalla costante giurisprudenza (tra cui Cass. n. 3672/1997) e rigettando il ricorso di un condomino condannato in appello a partecipare al risarcimento dei danni e alle spese per i lavori da eseguire ai sensi dell’art. 1126 c.c., a causa delle infiltrazioni d’acqua provenienti dal soprastante terrazzo a livello di pertinenza e proprietà esclusiva del condomino convenuto.