Cass. Civ, sentenza n. 4043 del 20.02.2014. IMMISSIONI CANNA FUMARIA, PER IL RISARCIMENTO NON BASTA IL FUMO. L’intollerabilità delle immissioni di fumo provenienti da una canna fumaria deve essere provata da colui che ne lamenta l’esistenza e la semplice presenza di fumo non è di per sé sufficiente a configurare un danno alla salute legittimante la richiesta di risarcimento del danno. Lo ha stabilito la Cassazione affermando che l’accertata esposizione ad immissioni intollerabili non costituisce di per sé prova dell’esistenza di un danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all’accertamento dell’effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica.