Cass. Civ., sentenza n. 1650 del 27.01.2014

Cass. Civ., sentenza n. 1650 del 27.01.2014: ESCLUSA L’OPPONIBILITA’ AL FALLIMENTO DEL DECRETO INGIUNTIVO PRIVO DI ESECUTORIETA’. Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di decreto di esecutorietà ex articolo 647 del c.p.c. non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale, né può più acquisire tale valore con un successivo decreto di esecutorietà per mancata opposizione, poiché, intervenuto il fallimento, ogni credito, secondo quanto prescrive l’articolo 52 della legge fallimentare, deve essere accertato nel concorso dei creditori, secondo le regole stabilite dagli articoli 92ss. della legge fallimentare, in sede di accertamento del passivo.