Cass. Civ. sent. N. 8309 del 23.04.2015

Cass. Civ. sent. N. 8309 del 23.04.2015 – CONDOMINIO: L’AMMINISTRATORE PUÒ NOMINARE UN AVVOCATO ANCHE SENZA AUTORIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA – Non serve una delibera dell’assemblea condominiale per la nomina di un difensore, per cui l’amministratore può incaricare un avvocato di fiducia senza bisogno di alcuna autorizzazione, né preventiva, né successiva. A chiarire le facoltà concesse dalla legge all’amministratore, nell’esercizio dei suoi poteri, è stata la Cassazione, con la sentenza n. 8309 pubblicata il 23 aprile scorso, pronunciandosi sull’impugnazione di una delibera condominiale relativa all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e alla conseguente ripartizione delle spese.