Cass. Civ. sent. n. 1798 del 2.02.2015

Cass. Civ. sent. n. 1798 del 2.02.2015 – VA MANTENUTA LA STUDENTESSA VENTISETTENNE CHE SVOLGE LAVORI SALTUARI – È meritevole di fruire di un assegno di mantenimento la figlia ventisettenne la quale abbia al suo attivo il superamento di un consistente numero di esami universitari e che, quindi, non abbia tenuto un atteggiamento indolente ed inoperoso nei riguardi degli studi, nonché che abbia svolto attività lavorativa, ancorché saltuaria. La rilevata esiguità dei profitti ricavati non appare dimostrativa di una scarsa operosità, essendo dato di comune conoscenza che le retribuzioni corrisposte ai giovani alla ricerca di una prima occupazione, in specie a fronte di attività saltuarie, non sono sicuramente di entità tale da garantire loro l’indipendenza economica.