Cass. Civ. sent. N. 13401 del 30.06.2015 – ANCHE LA RACCOMANDATA SENZA RICEVUTA DI RITORNO PUO’ INTERROMPERE LA PRESCIZIONE

Cass. Civ. sent. N. 13401 del 30.06.2015 – ANCHE LA RACCOMANDATA SENZA RICEVUTA DI RITORNO PUO’ INTERROMPERE LA PRESCIZIONE – Anche una semplice raccomandata senza ricevuta di ritorno può essere sufficiente per interrompere la prescrizione presuntiva del diritto di un avvocato ad esigere i propri onorari al cliente. Secondo la Cassazione, infatti, si può presumere che la lettera sia giunta a destinazione dato che è onere delle poste curarne la consegna. È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza  13401/15, secondo cui solo in caso di contestazione del destinatario può sorgere l’onere del mittente di dimostrare che la propria missiva è giunta correttamente a destinazione.