Cass. Civ. sent. N. 13215 del 30.06.2015 – SINISTRI STRADALI: PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA FERMO TECNICO NON SERVE DIMOSTRARE IL NOLEGGIO DI ALTRA AUTO

Cass. Civ. sent. N. 13215 del 30.06.2015 – SINISTRI STRADALI: PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA FERMO TECNICO NON SERVE DIMOSTRARE IL NOLEGGIO DI ALTRA AUTO – A seguito di un incidente stradale, basta che l’auto sia in riparazione e dunque inutilizzabile dal suo proprietario per far scattare il risarcimento del danno da fermo tecnico, senza dover dimostrare il noleggio di un’altra vettura o altra prova specifica. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 13215 accogliendo il ricorso di un automobilista avverso la decisione del giudice d’appello che aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno da “sosta tecnica”, dallo stesso avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice, in ragione della mancata dimostrazione del noleggio di altro veicolo in sostituzione del proprio, inutilizzabile per l’effettuazione delle riparazioni resesi necessarie dopo l’incidente.