Luglio

Cass.Civ., Sez. III, 10.06.2016, n. 13011

Cass.Civ., Sez. III, 10.06.2016, n. 13011 – “In tema di locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione che abbia ad oggetto non già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 32 della legge 27.7.1978 n. 392, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex art. 79, primo comma, della stessa legge, e il conduttore può chiedere la restituzione, entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile, di quanto versato in eccesso.”

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Cass.Civ., Sez. II, 31.05.2016, n. 11237

Cass.Civ., Sez. II, 31.05.2016, n. 11237 – “Il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto di un preliminare di vendita di immobile non postula la specificazione di almeno tre dei suoi confini, trattandosi di indicazione rilevante ai fini della trascrizione, ma non indispensabile per la sicura identificazione del bene, evincibile anche da altri dati”.

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Cass.SS.UU., 23.06.2016, n. 26259

Cass.SS.UU., 23.06.2016, n. 26259 – “Il giudice dell’esecuzione può revocare la condanna inflitta dopo l’entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, se il giudice della cognizione non ha rilevato l’abolizione del reato. Viene cosi sciolto il contrasto sul potere del giudice dell’esecuzione di intervenire e superato l’orientamento in base al quale l’errore sarebbe emendabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione”.

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Trib.Vercelli, Giudice Carlo Bianconi, ordinanza 24.03.2016

Trib.Vercelli, Giudice Carlo Bianconi, ordinanza 24.03.2016 – “Anche nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice può disporre, in base all’art. 183 bis del codice di procedura civile, il passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione previsto dall’art, 702 bis dello stesso codice”.

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Cass.Pen., 22.06.2016, n. 25826

Cass.Pen., 22.06.2016, n. 25826 – “Commette un reato il fruttivendolo che espone sul marciapiede senza permesso per occupazione di suolo pubblico”.

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Cass., 22.06.2016, n. 12877

Cass., 22.06.2016, n. 12877 – “Nell’esecuzione le spese necessarie alla conservazione dell’immobile pignorato sono a carico del creditore procedente. I soggetti che possono essere interessati a mantenere in buono stato il bene sono esclusivamente due, ossia il creditore procedente o eventualmente il terzo custode. Addossare le spese al debitore significherebbe porle a carico di un soggetto il più delle volte impossibilitato e comunque disinteressato, finendo così per vanificare la portata della riforma del 2005″.

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