Cass. Pen. sent. N. 38239 del 14.09.2016

Cass. Pen. sent. N. 38239 del 14.09.2016 – Difensore revocato ancora in carica per le attività indifferibili – Nel processo penale, in caso di revoca o rinunzia del difensore di fiducia, il professionista può continuare a compiere  tutte quelle attività processuali il cui svolgimento risulti incompatibile con il decorso del termine concesso al difensore subentrante. Senza dunque che il giudice, in sua assenza, possa semplicemente procedere nella trattazione nominando un avvocato d’ufficio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 14 settembre 2016 n. 38239, segnando un cambiamento giurisprudenziale.