Cass. pen. sent. N. 37229 dell’8.08.2016 – Sicurezza del lavoro, responsabilità ampia per il subappaltatore – in materia di sicurezza nei cantieri, la mera presenza dell’appaltatore-committente in occasione di un accesso ispettivo non costituisce ingerenza nell’esecuzione dei lavori eseguiti dal subappaltante (che avrebbe potuto comportare come conseguenza il mantenimento della qualifica di datore di lavoro), né tale ingerenza potrà desumersi dalla presenza di un socio preposto al cantiere,.
A charirlo è la Corte di cassazione, Sezione terza penale, con la sentenza 37229/10 depositata lo scorso 8 settembre, la quale ha accolto il ricorso del responsabile di un’impresa e del coordinatore per la sicurezza, già condannati in primo grado per la violazione del Decreto legislativo 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).