Cass. pen. sent. N. 35570 del 29.08.2016: Parte civile può chiedere la provvisionale in appello – Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione affronta il dibattuto tema dell’ammissibilità della richiesta di provvisionale formulata dalla parte civile per la prima volta in appello, aderendo al più recente orientamento interpretativo adottato dalla giurisprudenza di legittimità. Qualora sia stata pronunciata in primo grado condanna generica al risarcimento del danno, non costituisce domanda nuova la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello dalla parte civile, con la conseguenza che il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall’ari. 539, co. 2 e.p.p. per il giudice di prime cure.