Cass. Pen. sent. N. 21596 del 24.05.2016

Cass. Pen. sent. N. 21596 del 24.05.2016 – Ricettazione anche senza profitto ingiusto. Per far scattare il reato di ricettazione non è necessario che il profitto perseguito sia ingiusto. La Cassazione ha depositato ieri le motivazioni (sentenza 21596) con le quali ha annullato l’assoluzione decisa dalla Corte d’appello nei confronti del presidente di Pirelli ed ex numero uno di Telecom, Marco Tronchetti Provera. L’accusa era di aver autorizzato, nel 2004, la ricettazione di documenti sottratti dai sistemi informatici dell’agenzia di 007 privati Kroll, comprovanti in Brasile lo spionaggio di Kroll ai danni di Tronchetti per conto dei rivali sudamericani Cicop e Santas, nell’ambito della guerra per il controllo di Brasil Telecom. Accusa che nel 2013 era costata in primo grado una condanna a 20 mesi, verdetto poi capovolto in secondo grado. Nell’ordinare un nuovo processo d’appello senza prescrizione, alla quale Tronchetti Provera ha rinunciato nel 2015, la Cassazione ha bocciato l’assoluzione con la quale i giudici di seconda istanza avevano attribuito al ricorrente “un intento esclusivamente difensivo, la volontà di denunciare seguita da effettiva denuncia”, escludendo così il dolo specifico del profitto. La Cassazione accoglie i rilievi del procuratore generale tesi a dimostrare la sussistenza dell’elemento del dolo del profitto e l’illegittimità dell’acquisizione in udienza di dichiarazioni extradibattimentali, frutto di indagini difensive che avevano pesato sull’assoluzione.