Cass. civ. sent. N. 9389 del 10.05.2016 – Mutuo fondiario. Per la prova del versamento basta l’atto di erogazione e quietanza. In caso di stipula del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 7/1976, l’onere della prova dell’erogazione della somma data a mutuo è assolto dall’istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza (che fa piena prova dell’avvenuto versamento in favore del mutuatario). Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 9389 del 10 maggio 2016. I giudici della Suprema corte inoltre hanno chiarito che se il debitore si oppone all’azione esecutiva del creditore spetta a lui provare la restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell’obbligazione restitutoria.