Cass. civ. sent. N. 8637 del 5.05.2016 – Immobili inutilizzabili, niente canone. Il conduttore non paga il canone di locazione se esso riguarda un immobile inutilizzabile. Nell’ipotesi di mancato totale godimento dell’immobile è lecita la sospensione del pagamento. Anche se il motivo non attiene alle funzioni sostanziali dell’abitare, ma alla sicurezza elettrica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Terza sezione civile, nella sentenza n. 8637, depositata il 3 maggio. Il principio affermato dalla Cassazione è che, se il principale obbligo del conduttore è senz’altro il versamento del canone, di contro il locatore è tenuto a consegnare il bene in condizioni tali da permetterne l’uso. Quando manca totalmente la prestazione promessa (cioè l’effettiva possibilità di utilizzare l’immobile), si verifica l’ipotesi d’inadempimento dettata dall’articolo 1460 del Codice civile. La norma stabilisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbigazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”.