Cass. civ. sent. N. 21248 del 20.10.2016

Cass. civ. sent. N. 21248 del 20.10.2016: In assenza di provvedimento di distrazione le spese sono a carico della parte soccombente -Nel giudizio di primo grado conclusosi con la compensazione delle spese e in assenza di provvedimento di distrazione è illegittima la pretesa – nei confronti dell’avvocato della parte appellante – delle spese processuali di impugnazione che restano a carico della parte soccombente. A scongiurare tale eventualità è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 21248/2016. L’errore dei giudici di merito – La Corte ha chiarito che la Corte di merito ha fatto erronea applicazione dell’articolo 93 del cpc. Tale norma prevede, infatti, che il difensore con procura possa chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato. E quindi, in materia di spese giudiziali, il difensore che abbia chiesto la distrazione in suo favore partecipa al processo anche nelle fasi di impugnazione, senza acquisire però la qualità di parte, salvo che sorga una controversia sulla distrazione.